La Legge Casati 13 novembre 1859
Il senatore Gabrio Casati, divenuto ministro della pubblica
istruzione del Regno di Piemonte e Sardegna, varò, poco prima della
seconda guerra d'indipendenza, una legge di riforma del sistema scolastico
di 380 articoli. Con questa legge riprese e perfezionò le norme dell'istruzione
secondaria già esistenti: la legge Boncompagni del 1848 sull'insegnamento
secondario e la legge Lanza che aveva collocato la Scuola Normale nell'ordine
elementare.
La legge Casati del 13 novembre 1859, nata come legge piemontese, venne estesa,
dopo l'Unità, a tutta l'Italia. Nel Veneto entrò in vigore dal
1866, anno dell'annessione della regione al regno d'Italia. E' concepita nel
solco della tradizione e basata sulla realtà lombardo-veneta, già
sufficientemente scolarizzata.
Istituisce un ordinamento scolastico che si propone di dare un'istruzione
elementare a tutti i cittadini, delegando comunque ai comuni l'organizzazione
delle scuole con esiti molto diversificati da regione a regione. Mantiene,
invece, sotto il diretto controllo dello stato l'istruzione secondaria in
quanto responsabile della formazione delle classi guida del paese; di qui
la separazione tra scuole umanistiche con il latino e l'accesso all'università
e scuole senza il latino e prive di sbocchi nell'università, che preparavano
alle mansioni esecutive e ai piccoli e medi impieghi: di fatto le scuole umanistiche
erano destinate alle classi medio-alte, mentre le seconde erano per la piccola
borghesia ed i ceti popolari.
La legge Casati dal 1861 regolò, con poche successive modifiche, per più di sessant'anni, il sistema scolastico italiano, fino alla riforma Gentile.
Legge
Coppino 15 luglio 1877
(Approvata dal Senato del Regno nella seduta del 1 giugno 1877 e ripresentato
alla Camera il 4 giugno).
Art. 1 I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l'età
di sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non procaccino
la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli
355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o coll'insegnamento in famiglia, dovranno
essere inviati alla scuola elementare del comune.
L'istruzione privata si prova davanti all'autorità municipale, colla
presentazione al sindaco del registro della scuola, e la paterna colle dichiarazioni
dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustifichino i mezzi
dell'insegnamento.
L'obbligo di provvedere all'istruzione degli esposti, degli orfani, e degli
altri fanciulli senza famiglia, accolti negli Istituti di beneficienza, spetta
ai direttori degli istituti medesimi: quando questi fanciulli siano affidati
alle cure di private persone, l'obbligo passerà al capo di famiglia
che riceve il fanciullo dall'istituto.
Art. 2 L'obbligo di cui all'articolo 1 rimane limitato al corso elementare
inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni, e comprende le prime
nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia,
i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico;
può cessare anche prima se il fanciullo sostenga con buon esito sulle
predette materie un esperimento che avrà luogo o nella scuola o innanzi
al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se l'esperimento
fallisce obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti.
Art. 3 Il sindaco dovrà far compilare d'anno in anno, e almeno un mese
prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei fanciulli per ragione di
età obbligati a frequentarle, aggiungendovi l'indicazione dei genitori
o di chi ne tiene il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro
dei fanciulli iscritti nelle scuole, servirà a constatare i mancanti.
I genitori o coloro che hanno l'obbligo, di cui all'articolo 1, se non abbiano
adempiuto spontaneamente la prescrizione della presente legge saranno ammoniti
dal sindaco ed eccitati a compierle. Se non compariscano all'ufficio municipale,
o non giustifichino coll'istruzione procacciata diversamente, con motivi di
salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola
pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno
nella pena dell'ammenda stabilita nel successivo articolo 4.
Le persone, di cui all'articolo 1, fino a che dura l'inosservanza dell'obbligo
loro imposto dalla presente legge, non potranno ottenere sussidi o stipendi,
né sui bilanci dei comuni, né su quelli delle provincie e dello
Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardato all'assistenza sanitaria,
né potranno ottenere il porto d'armi.
Art. 4 L'ammenda è di centesimi 50, ma dopo di essere stata applicata
inutilmente due volte, può elevarsi a lire 3, e da lire 3 a 6 fino
al massimo di lire 10, a seconda della continuata renitenza.
L'ammenda potrà essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso di
un anno; potrà ripetersi nel seguente, ma cominciando di nuovo dal
primo grado.
Accertata dal sindaco la contravvenzione, il contravventore è sempre
ammesso a fare l'oblazione, ai termini degli articoli 148 e 149 della legge
comunale vigente. In caso diverso, la contravvenzione è denunciata
al pretore che procede nelle vie ordinarie.
E dovere delle autorità scolastiche promuovere le ammonizioni e le
ammende. Un regolamento stabilirà le norme per l'applicazione e la
riscossione dell'ammenda.
Art. 5 L'ammenda sarà inflitta tanto per la trascuranza dell'iscrizione,
quanto per le mancanze abituali, quando non siano giustificate. A questo scopo
il maestro notificherà al municipio di mese in mese i mancanti abitualmente.
La mancanza si riterrà abituale quando le assenze non giustificate
giungano al terzo delle lezioni nel mese.
Art. 6 La somma riscossa per le ammende, sarà impiegata dal comune
in premi e soccorsi agli alunni.
Art. 7 Le Giunte comunali hanno facoltà di stabilire, di consenso col
Consiglio scolastico provinciale, la data dell'apertura e della chiusura dei
corsi nelle scuole elementari. Durante l'epoca delle vacanze gli alunni avranno
obbligo di frequentare le scuole festive colà dove queste si trovassero
istituite. Compiuto il corso elementare inferiore, gli alunni dovranno frequentare
per un anno le scuole serali nei comuni in cui queste saranno istituite.
Art. 8 Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capoluoghi
dei comuni ed in quelle frazioni nelle quali esiste una scuola comunale, e
la popolazione è riunita od abita in case sparse distanti dalla scuola
non più di due chilometri.
Disposizioni transitorie.
Art. 9 La presente legge andrà in vigore col principiare dell'anno
scolastico 1877-78:
a) Nei comuni di popolazione al disotto di 5000 abitanti, quando per ogni
mille abbiano almeno un insegnante di grado inferiore;
b) Nei comuni di popolazione da 5000 a 20.000, quando ne abbiano uno almeno
per ogni 1200;
c) Nei comuni maggiori quando abbiano almeno un insegnante per 1500 abitanti.
In tutti gli altri comuni la legge verrà applicata gradatamente secondoché
le scuole raggiungeranno le condizioni sopra indicate.
Art. 10 I padri di famiglia, o coloro che ne tengono le veci nel senso e per
gli effetti voluti dall'articolo 1. e che al giorno dell'attuazione della
presente legge hanno figliuoli della età di 8 a 10 anni, saranno obbligati
a giustificare l'istruzione di questi quando abbiano raggiunto l'età
di 12 anni: e soltanto allora se non vi avranno provveduto saranno passibili
delle pene sancite dagli articoli 3 e 4.
Art. 11 Il Consiglio scolastico farà ogni anno, e al più tardi
un mese prima dell'apertura delle scuole, la classificazioni dei comuni nei
quali si riscontrano le condizioni volute per l'applicazione di questa legge,
e ne pubblicherà i nomi nei modi in uso per le altre pubblicazioni
ufficiali.
Art. 12 Il Consiglio scolastico richiamerà i municipi allo adempimento
di quanto è prescritto dalle leggi vigenti circa l'obbligo di istituire
e di mantenere le scuole. Quando ciò riesca inefficace, ne informerà
la deputazione provinciale, che dovrà provvedere perché i comuni
renitenti si uniformino alla legge nel più breve termine possibile,
invitandoli a stanziare nei loro bilanci i fondi occorrenti. Qualora quelli
vi si ricusassero, e sempreché la economia del bilancio possa conservarsi
stornandone i fondi destinati a spese facoltative e aumentando le entrate
nelle forme prescritte dalla legge, dovrà la stessa deputazione provinciale
procedere allo stanziamento di ufficio, secondo il disposto delle legge comunale
e del titolo 5 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, che viene esteso a tutte
le provincie del regno senza portare variazione alle tabelle degli stipendi
dei maestri.
Art. 13 I sussidi da accordarsi dallo Stato saranno principalmente destinati,
pei comuni nei quali l'applicazione di questa legge rimane sospesa, ad aumentare
il numero delle scuole, ad ampliare e migliorarne i locali, a fornirli degli
arredi necessari, e ad accrescere il numero dei maestri.
Per i maestri il Ministero aprirà, dove se ne manifesti il bisogno,
scuole magistrali nei capiluoghi della provincia, o dei circondari, o anche
nei comuni più ragguardevoli.
Il Presidente del Senato: TECCHIO
Elaborazione propria.
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