Piossasco

Campetto, anno Domini 1913

Un fischio allegro risuona nella borgata, così simile a quello di un usignolo, ma le orecchie che ascoltano lo distinguono bene, è il “richiamo”
<Madre volete che vada a prendere acqua alla fontana?>
Un po’ stupita, ma contenta che la scalmanata figliola che ama arrampicarsi sugli alberi, così restia ad imparare le buone maniere di una giovane timorata di Dio, sempre con le calze che scendono lasciando scoperti i polpacci perché corre su e giù per la montagna come una capretta, dimostra di essere gentile con lei per risparmiarle una corsa alla fontana e le sue stanche membra di sessantenne si illudono che quella tredicenne cominci a dare segni di “giudizio”
<grazie olimpia, mi fai un favore>
…e Olimpia afferra il mastello e corre verso la piazzetta della borgata con le trecce bionde che svolazzano sbattendo sulle sue spallucce.
Arrivata davanti alla fontana ci sono gìa parecchi ragazzi e ragazze della borgata, ma soprattutto c’è il suonatore viandante con la sua pianola a manovella e con i fogli con la musica che gira la manovella e da cui esce la melodia di una nuova canzone.
Un viandante che per un piatto di polenta, un giaciglio in una stalla d’inverno e in un fienile d’estate rallegrava le borgate con le sue melodie.
Olimpia posa il mastello, e con gli altri si mette allegramente a ballare lì ed intanto presta orecchio al tempo ed alle parole. Sa già che il suo amico Sandro, che è figlio di una famiglia più abbiente della sua, comprerà il foglio e lei lo ricopierà in bella grafia per tutta la combriccola e toccherà a lei intonarla per prima cantandola con la sua bella voce chiare ed intonata. Come sempre Luigi, intonato come le farà la seconda voce e poi tutti gli altri andranno dietro con le loro voci.
<Olimpia, quanto tempo ci metti a tornare a casa?> e così Olimpia riprende il mastello che Sandro le ha riempito e di corsa fa ritorno a casa.
<Sempre in giro con quei perditempo Olimpia, devi mettere giudizio o non troverai mai un marito> ecco la mamma comincia con la solita ramanzina. Alza chiari occhi al cielo sperando nell’aiuto del papà che sempre si schiera dalla sua parte perché lei è la sua “piccina”.
< e ricordati Olimpia che anche il curato dice che è peccaminoso ballare, voi giovani siete troppo poco rispettosi delle buone maniere e troppo poco timorati di Dio>
< Emila, non ha fatto niente di male, lasciala stare è ancora una bambina> ecco papà, sempre così taciturno si è di nuovo eretto a suo difensore.
Olimpia sa che domani la mamma farà finta di non sentirla quanto intonerà la nuova canzone, e quando sarà certa di non essere vista sorriderà ascoltando la voce da angelo che ha la figlia.
…..e Olimpia conserverà per tutta la vita quella bellissima voce e io la stavo ad ascoltare estasiata quando ero bambina. Da anziana la nonna aveva conservato quel timbro di voce bellissimo, quegli occhi lucenti che che si illuminavano ogni volta che cantava per me.
Canta ancora nonna Olimpia dal Paradiso, canta per noi tutti.

 

 

Il sars-cov19 mi ha fatto ricordare questa storia, triste e al contempo piena di speranza, soprattutto per il periodo in cui accadde ...
I tempi del contagio

Piossasco, borgata Campetto Anno Domini 1918
“Stalle lontana Giovanna, ci penso io a farle un impacco fresco”
“Ma sta chiamando me!”
“C’è già lei malata, non voglio che ti ammali anche tu, ho già perso troppi figli, e non sappiamo neppure se Giuseppe è vivo e se e quando tornerà a casa”.
Passano i giorni, Olimpia è amorevolmente curata dalla mamma Emilia, lei è la piccola di casa. Il papà Giovanni seduto sulla soglia di casa fa l’unica cosa che sa fare e che può fare: recita il Santo Rosario, scorre i grani della Corona in modo incessante, con fede e devozione, quell’ultima figlia è quella che coraggiosamente ha sostenuto la famiglia durante la lunga assenza del fratello maggiore. Lui e la moglie si sono sposati tanti anni prima, hanno avuto 11 figli ma solo Maria, Teresa, Giovanna, Giuseppe ed Olimpia sono diventati adulti. In casa sono rimaste solo Giovanna ed Olimpia. La prima ha 28 anni, è di una bellezza quasi angelica, fine, alta, magra con lunghi capelli castano chiaro e grandi occhi nocciola, ha un carattere quieto e gentile. Ha rifiutato parecchi ragazzi che l’hanno chiesta in sposa, lei vuole restare con i vecchi genitori , l’esperienza di insegnante di qualche anno prima l’ha appagata moltissimo, i soldini guadagnati sono stati una boccata di ossigeno per le scarse risorse della famiglia, la sua speranza è quella di poter ritornare a fare la maestra. Olimpia ha 18 anni, piccola, rotondetta con grandi occhi verde chiaro e capelli biondissimi, è l’opposto della sorella : è vivace, caciarrona, sempre pronta allo scherzo, sogna un marito e tanti figli, canta in continuazione qualsiasi motivo, le basta sentirlo una volta sola per memorizzare parole ed intonazione.
Passano i giorni, la febbre fa delirare Olimpia, poi quasi improvvisamente, mentre i suoi genitori sono sullo scalino di casa a recitare l’ennesimo Rosario scende dalla sua brandina e corre incontro a loro, è sfebbrata, è magra come un chiodo, ha perso gran parte della fluente chioma bionda, ma è viva e sorride come fa sempre: lei è l’emblema dell’inno alla vita, sempre.
Quella stessa sera Giovanna va a dormire con la febbre e non si alzerà più dal suo giaciglio: tre giorni dopo, tra le braccia della mamma se ne va in silenzio, con quel dolce sorriso che l’ha sempre contraddistinta.
La gioia per la vita di Olimpia è offuscata dalla morte di Giovanna, nella piccola chiesa di San Antero le viene dato l’ultimo saluto, ci sono solo i suoi genitori con Olimpia Teresa ed il marito, Maria ed il marito, tutta la borgata del Campetto non va alla messa: la paura del contagio è enorme.
Epilogo
Emilia vivrà fino al 1931 sopravvivendo al marito di un paio di anni.
Teresa ed il marito andranno in Argentina nel 1922 avranno 6 figli e lì moriranno, lei all’età di 92 anni
Maria, che aveva una salute cagionevole, morirà nel 1921 aveva 40 anni
Giuseppe tornerà dal fronte, si sposerà e avrà 5 figli maschi. Morirà molto anziano anche lui.
Olimpia si sposerà con il suo amico d’infanzia, avrà 6 figli, la più piccola è la mia mamma. Morirà all’età di 89 anni nel 1989 sapendo che sarei divenuta mamma dopo pochi mesi.

Dai ricordi di Olga Battagliotti

 

Vermuttieri

Pranzo
in Onore dell'Industriale
Cav. Baudino Ernesto
Piossasco 11 ottobre 1908
Pognante Mattia caffè del Tranvay

 

Ernesto Baudino (1867/1912) condusse, con il fratello Emilio (1869/1939) l’Azienda di famiglia, la E. Baudino, premiata fabbrica di vermouth, aperitivi e liquori con sede in Piossasco in via Pinerolo, fondata dal loro padre Evaristo (1839/1889) nel 1867.
La tradizione di famiglia circa tali produzioni, risale al loro nonno, Eligio (1810/1872), che, nel 1847, con Clemente Michel, Carlo Re e Carlo Agnelli, fondò la “Distilleria Nazionale di Spirito da Vino” diventata poi, nel 1863, una delle più importanti Aziende del settore, la Martini & Rossi.
Alla morte di Ernesto avvenuta nel 1912, guidò l’Azienda il fratello Emilio al quale successe il nipote Emilio Evaristo (1896/1976).
Nel 1962 la E. Baudino fu ceduta alla Farmaceutici Angelini di Ancona e da questa definitivamente chiuse nel 1977.

E. Baudino lettera del 23 aprile 1885 da Evaristo Baudino in veste di
revisore del Comune di Piossasco . In calce la firma di Alessandro Cruto

21 novembre 1915
Ditta E. Baudino Piossasco Torino

Amarena

Granatina

Tamarindo

Sciroppo di amarena, granatina e tamarindo

Amaro Milord

particolare

Gentleman Amaretto

particolare

Aperitivo

particolare

particolare

Vino Chinato

particolare

Chartreuse

particolare

Musinette Grappa Stravecchia

particolare

 

per gentile concessione di Sebastiano e Mauro Uccheddu Piossasco

 

 

Monte San Giorgio

Atto consolare

L’anno del Signore 1826, alli nove del mese di marzo in Piossasco, e nella Solita Casa, Sala Consulare di questa Comunità, giudizialmente avanti l’Ill.mo Sig. Avvocato Carlo Filandia Giudice per Sua Em. Del presente emandamento d’Orbassano.
Convocato, e congregato ad invito dell’infrascritto Signor Sindaco l’ordinario Consiglio di questa Comunità, in cui, presi li soliti verbali avvisi, e suono della campana, recati ed eseguito dal cosi quivi referente Gio Domenico Rossa, uno de servienti Giurati di questo luogo, sono intervenuti li Signori Cavaliere Vittorio Filippi Sindaco Conte Gaetano Palma di Borgofranco, Filiberto Martinato, Bernardo Lovera, Battista Bertinetto, e Vito Germena, tutti membri componenti più delle due terze parti di detto ordinario Consiglio, mancando al compimento d’esso, sebbene avvisati, li Signori Gio Bogliero vice Sindaco, e Domenico Brero Consigliere, perché ambi impediti dai loro affari domestici.
Dall’infrascritto Sig. Sindaco presentati l’istruzione e calcolo di spesa formati dall’Ill.mo Signor Consigliere Carlo Gaetano Palma in dispensa della deliberazione presa da questo Consiglio in suo ordinato del cinque corrente pel piantamento d’accaccie (acacie) sui monti di questo luogo; dal quale risulta, che sarebbe più conveniente per un tale oggetto il prendere in affitto un sito, e farne un semenzaio per trappiantare i prodotti sulla facciata della montagna detta di San Giorgio.
Superiormente alla vigna dell’Illustrissima Signora Contessa Della Chiesa(1), ed in tutta la facciata contigua guardante al mezzogiorno; e che una tale spesa può ascendere a lire duecento settanta; e si accettano li Signori Congregati a deliberare in proposito.
I detti Signori Congregati, memori della loro succitata deliberazione del cinque corrente, e vista li detti istruzione e calcolo del Signor Conte Palma, tutti unanimi, e concordi deliberano doversi prendere al piantamento di dette accacie ad economia nel modo progettato in detta instruzione, con coprirne la spesa col fondo imposto nel catasto di questa Comunità col corrente anno al (non comprensibile) il tutto mediante l’approvazione dell’Ill.mo Signor Attendente Generale di questa Divisione, a lui mandano ad un tal’effetto, affermare previa pubblicazione, copia del presente.
A precedente lettura in conferma si sono sottoscritti
Sottoscritti da me in originale Filippi Sindaco Gaetano Palma di Borgofranco, Filiberto Martinato, Bernardo Lovera, Battista Betinetto, Vito Germena, Filandia Giudice e manualmente Gioanni Almasio Segretario.

1 - Contessa Della Chiesa Paolina nata Roggero di Villanova.

Relazione di pubblicazione

L’anno del Signore 1826, alli tredici del mese di marzo in Piossasco, a me infrascritto Segretario di questa Comunità riferisca il serviente giurato della medesima Gio Pietro Batta d’aver egli nel giorno di ieri sulla piazza pubblica, ed avanti l’albo pretorio questo luogo, ad alta ed intelligibile voce di grida, previo suono di tamburo letto e pubblicato l’avanti scritto ordinato di questa Comunità del nove corrente, riguardante il piantamento d’accacia sui monti di questo luogo, ed il medesimo avere affisso ed affisso lasciato a detto albo pretorio pel tempo e modi soliti alla presenza della folla del popolo accorsovi come giorno festivo, e specialmente delli Francesco Grosso, e Gaspare Siino testimoni appositi in fede Gioanni Almasio.
Certifico io sottoscritto che sino a tutt’oggi niuno è comparso in fare opposizioni, ne osservazioni alla deliberazione Consulare avanti trascritta in fede Piossasco il 15 marzo 1826
Giovanni Almasio Segretario

Atto consolare (file PDF 1)

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Regione del Polesino

Atto consolare

L’anno del Signore mille ottocento venti sette, ed alli vent’otto del mese di maggio in Piossasco, e nella Solita Casa, e Sala Consulare di questa Comunità, giudizialmente avanti l’Ill.mo. Notaio Gio Battista Valente Luogotenente giudice di questo emandamento d’Orbassano, atteso l’impedimento del Sig. Giudice del medesimo.
Convocato ad invito dell’infrascritto Sig. Sindaco l’ordinario consiglio di questa Comunità, in cui, parsi li soliti verbali avvisi, e suono della campana, recati ed eseguito dal così quivi riferente Gio Pietro Buffa serviente giurato di questo luogo, sono intervenuti li Signori Vito Zoppetto Sindaco, Conte Gaetano Palma di Borgofranco, Battista Bertinetto vice Sindaco, Vito Germena, Domenico Brero, Felice Comba, tutti membri componenti più delle due terze parti, di detto ordinario Consiglio, mancando al compimento d’esso sebbene avvisati, li Signori Consiglieri Bernardo Lovera, e Bernardo Ruffis, perché impediti da affari domestici.
Dipendentemente alla deliberazione presa da questa Comunità con ordinato del nove marzo 1826 relativamente al piantamento di accaccia sui siti vacui di questi monti di proprietà Comunale, ed approvato dall’Ufficio di Intendenza Generale di questa Divisione di Torino con decreto venti due stesso mese, e nella circostanza, che nel piantamento già fatto nello scorso autunno, la di cui spesa venne approvata col decreto venti due corrente, tutte le piante hanno germogliato, si potrebbe senza pregiudicare al piantamento, anzi con vantaggio d’esso scemarne li piantini con estrarne una parte d’essi e popolarne circa altre due giornate di terreno vacuo in detti monti, il Consiglio unanimemente deputa l’infrascritto Signor Sindaco, acciò faccia provvedere a tale trapiantamento, nonché ad un seminezio d’accaccia per un’estensione di tavole venti circa nel sito vacuo che la Comunità tiene nella Regione del Polesino presso il rivo Sangonetto, il tutto ad economia e presenti quindi al consiglio, onde si provveda al pagamento nota datta della spesa occorsa, la quale non dovrà oltrepassare quella per tale oggetto imposta nel causato di quella Comunità per la corrente annata ( ? ) il tutto mediante l’approvazione dell’Ill.mo Sig. Intendente Generale di questa Divisione, a cui si manda ad un tal effetto ( ? ) copia del presente previa pubblicazione.
E precedente lettura in conferma si sono sottoscritti.
Sottoscritti come all’originale Zoppetto Sindaco, Conte Gaetano Palma di Borgofranco, Battista Bertinetto, Vito Germena, Domenico Brero, Felice Comba, Valente vice Giudice, e manualmente Gioanni Almasio Segretario.

Relazione di pubblicazione

L’anno del Signore mille ottocento venti sette, ed al trentuno del mese di maggio in Piossasco, a me infrascritto segretario di questa Comunità riferisce il Serviente giurato della medesima Gio Pietro Buffa aver egli questa mane, sulla Piazza pubblica, ed avanti il solito albo pretorio di questo luogo, adatta ed intelligibile voce di grida, previo tocco di tamburro, letto e pubblicato l’avanti atteso ordinato di questa Comunità in data vent’otto corrente, e quindi quello aveva affisso e affisso lasciato a detto albo pretorio pel tempo e modi soliti alla presenza della folla del popolo accorsovi come giorno di pubblico mercato in questo luogo, e specialmente delli Francesco Grosso e Domenico Siino testimoni occorsi, in fede. Gioanni Almasio Segretario
Certifico io sottoscritto, che sino a tutt’oggi niuno e comparso a fare opposizioni, ed osservazioni sul contenuto dell’avanti atteso atto consulare.
in fede Piossasco li 4 giugno 1827

Atto consolare (file PDF 2)

 

Archivio Comune Piossasco
ff. 42 copie dei deliberamenti e registri dei deliberamenti dal 1751 al 1873

 

 

Società di Operai e Agricoltori

 

Statuto
della
Società di Operai e di Agricoltori.

L'anno 1869

Certificato d'ammessione

CAPITOLO I.
Scopo della Società.

Art. 1° Sotto la protezione della legge è instituita da vari promotori nel Comune di Piossasco Circondario di Torino una Società Operaia e di Agricoltori, avente per scopo l'unione, la fratellanza ed il mutuo soccorso materiale e morale; non che l'istruzione loro nei doveri e diritti di buon Cittadino.

CAPITOLO II.
Costituzione della Società.

Art. 2° La Società può avere dei Soci onorari, i quali però non potranno far parte della Direzione ad eccezione del Cassiere e del Segretario.
Art. 3° Il numero dei Soci è illimitato, e potranno far parte della Società tutti gl’individui residenti in questo Comune e Circondario, purché riuniscano i requisiti voluti dal presente Regolamento.
Art. 4° Non potranno però essere membri effettivi, coloro che hanno sotto la loro direzione o danno lavoro a più di dieci operai.
Art. 5° Appena vi sarà il numero sufficiente di sottoscrittori, sarà nominata una Direzione generale rappre-sentante la Società.
Art. 6° La Direzione Generale avrà un Presidente, un vice-Presidente, un Controllore, un Cassiere un Segre-tario, un vice-Segretario, quattro Consiglieri e due vice-Consiglieri, eletti a maggioranza relativa.
Art. 7° La Direzione nominerà l’ufficiale di sala, il porta-bandiera, due visitatori per gli infermi, come pure due giudici di pace, procurando che questi ultimi siano due Soci di cognizione e dei più attempati ed anche fra gli onorari, per comporre ogni controversia nata o nascente fra due o più soci, evitando così ogni passo odioso, essendo proibitissimo invitare qualunque membro della Società avanti ad altro Tribunale, sempre quando si tratti di affari riguardanti la Società.
Art. 8° I vice-Consiglieri non avranno voce deliberativa se non in caso d'assenza del Consigliere che sono chiamati a surrogare.
Art. 9° Tutte le nomine si faranno a votazione segreta.

CAPITOLO III.
Ammissione ed esclusione dei Soci.

Art. 10. Per essere ammessa a far parte della Società dopo che la Direzione avrà dichiarata chiusa la lista dei fondatori, cioè dopo che sarà d’essa costituita, si dovrà presentare la domanda in iscritto al Presidente che ne riferirà alla Direzione, la quale pronunzierà sull'ammissione o non del postulante.
Il nome del postulante sarà scritto sovra un'apposita tabella della sala delle riunioni, pendente lo spazio di otto giorni per le osservazioni dei Soci.
Art. 11. Non saranno ammesse alla Società le persone che sono riconosciute d'una condotta equivoca ed immorale, non godenti buona fama presso il pubblico.
Art. 12. Potranno essere esclusi dalla Società quei membri che per causa d'immoralità, compromettessero il decoro della medesima, od in qualsiasi modo ne turbassero l'ordine.
Art. 13. Prima di procedere alla deliberazione sulla esclusione d'un Socio, dovrà sempre questi essere sentito nelle sue difese, e dovranno essere specificati i fatti su cui si fonda la domanda d'esclusione.
Art. 14 Per procedere alla esclusione d' un Socio, sarà necessaria la presenza d'un numero di Soci non minore del quarto del numero totale dei membri componenti la Società, e non potrà pronunciarsi se non alla maggioranza di due terzi dei votanti.
Art. 15. Qualunque Socio che obbligato o volontario vada alla difesa della patria sarà sempre considerato come socio, epperò finché resta al militare servizio non potrà godere de' diritti ai Soci attribuiti dal presente regolamento; ritornato dalle militari insegne semprechè non sia incorso in uno di quei fatti che importino la decadenza dalla qualità di Socio, e continui a pagare la sua quota, riacquisterà di pieno diritto la qualità di Socio ed i diritti che vi sono annessi.

CAPITOLO IV.
Del Contributo individuale e delle sovvenzioni.

16. La quota da pagarsi da ciascun Socio effettivo è fissata a franchi 1 (uno) mensile, oltre al diritto d'ammissione in ragione di età fissata nella seguente tabella, da pagarsi nello spazio di mesi quattro, alle condizioni ancora, che se non presentano un fisico sano, producano un certificato del medico curante, e siano muniti delle fedi di nascita da riconoscersi dalla Direzione.

Art. 17. Non si riceverà alcun Socio effettivo che non abbia compiuto gli anni sedici, od abbia oltrepassata l'età d'anni sessanta.
Art. 18. Il Socio che non pagherà a tempo debito la quota mensile, cioè nelle due prime domeniche d'ogni mese, sarà decaduto dalla qualità di Socio. Però potrà il detto Socio esporre alla Direzione le sue giustificazioni del ritardo nel pagamento, le quali essendo riconosciute giuste dalla Direzione generale, continuerà a far parte della Società, mediante il pagamento di franchi 3 (tre) di multa quando però non siano trascorsi mesi due, e che non sia infermo.
Art. 19. Ogni Socio preso da malattia, dietro il certificato del medico curante, avrà diritto alla sovvenzione di franchi uno per ogni giorno da quello in cui sarà stato giudicato inabile al lavoro. La sovvenzione non sarà però accordata se non dopo tre giorni di malattia.
La malattia essendo durativa, il Socio dovrà farsi rinnovare il certificato ogni otto giorni e lo farà pervenire alla Direzione.
Art. 20. Il termine delle malattie è fissato a mesi tre; oltre a quel tempo se all'ammalato continuasse la malattia, la Direzione prenderà gli opportuni provvedimenti.
Art. 21. Qualora la malattia rivesta il carattere di cronicismo, come etisia, paralisi, cecità ecc. e tale venga dichiarata per cui il Socio ammalato non possa più essere atto al lavoro, la Società contribuirà fino alla tomba, al sussidio di venticinque centesimi per giorno, principiando però, quando abbia il fondo totale di tremila lire.
Art. 22. Non avranno diritto a sovvenzione veruna coloro che cadessero ammalati per abuso di vino, risse, e qualunque altro male ricercato.
Art. 23. Il socio che sarà distante più di due chilometri e mezzo, non potrà essere curato a carico della Società, egli però godrà del riparto.
Art. 24. La domanda per la sovvenzione corredata dal voluto certificato del medico curante, sarà fatta verbalmente o per iscritto a qualunque dei membri componenti la Direzione che nel riferirà Presidente il quale spedirà al malato un vaglia o bolletta pel soccorso domandato.
Art. 25. La bolletta di sovvenzione, sarà staccata da un registro a matrice che terrà presso di sè il Presidente, sulla quale in un col nome del Socio da soccorrersi, noterà la somma da pagarsi dal Tesoriere (cassiere) e vi porrà la sua firma.
Le bollette però prima d'esser pagate dovranno venir firmate dal Controllore e da un Consigliere, ed il Segretario li registrerà per ordine numerico e di data, col nome del sovvenuto e la somma da pagarsi.
Art. 26. I soci non avranno diritto all'ordinaria sovvenzione, se non dopo mesi sei dalla loro ammessione.
Art. 27. I vaglia serviranno di scarico al Tesoriere.
Art. 28. I Soci onorari saranno ammessi a qualunque età, e pagheranno un'annua azione di lire cinque, da versarsi anche a semestri maturati a mani del Cassiere o di qualche membro dell'Amministrazione incaricato a tale oggetto, dai quali ne riceveranno regolare quitanza.
Art. 29. E però facoltativo ai Soci onorari di inscriversi per quel numero d'azioni che loro detta lo spirito di filantropia e di cittadina benemerenza, acquistando così diritto alla riconoscenza della Società. Saranno chia-mati benefattori della Società tutti gl'individui che offrono alla medesima somme in danaro, libri, od altro qualunque oggetto di qualche utilità, come pure sarà considerata benefattrice qualunque persona che presterà l'opera sua o coll'istruire od in qualunque altro modo a beneficio della stessa.
Il nome di tutti i benefattori, sarà inscritto in apposita tabella da tenersi esposta nella sala delle adunanze a loro nome ed eterna memoria.

CAPITOLO V.
Impiego dei fondi.

Art. 30. Le somme che si riscuoteranno mensilmente, saranno versate nelle mani del Tesoriere o chi ne farà le veci.
Art. 31. Il Tesoriere terrà sempre a disposizione la somma di lire cinquanta per pagare mensilmente gli ordinati soccorsi. Nel caso poi che le cinquanta lire non fossero sufficienti per le sovvenzioni mensili, dovrà rivolgersi al Presidente, che di concerto colla Direzione daranno gli opportuni provvedimenti.
Art. 32. Appena vi sia un fondo di cento lire oltre le cinquanta di riserva, il Tesoriere sarà tenuto di versarle nella cassa di risparmio.
Qualora non potesse aver luogo l’impiego del denaro nella cassa di risparmio, potrà allora la Società in generale adunanza stabilire altro modo d'impiego dei fondi che ravviserà più utile e conveniente nell'interesse della Società, purché sia garantito con sicure cautele.
Art. 33. Il Tesoriere sarà autorizzato dalla Direzione generale di ritenere e conservare i titoli di credito della Società, di ritirare l'interesse del denaro impiegato a frutto e di tutto il fondo ne è risponsabile.
Art. 34. I soci incaricati del maneggio di fondi che deviassero dall'espresso nel presente Regolamento, circa quanto riguarda il loro mandato, saranno esclusi per sempre dalla qualità di Socio.

CAPITOLO VI.
Del Consiglio di Direzione e sue attribuzioni.


Art. 35. La Direzione generale o Consiglio d'Amministrazione, composta nel modo previsto dall'art. 6 sarà rinnovata ogni anno per intero nella prima domenica seguente, ma potranno essere rieletti.
Art. 36. L'eletto che accetta la carica non potrà rendersi dimissionario senza una legittima causa che la Società giudicherà sopra di essa; quel Socio poi che sarà eletto in surrogazione del dimissionario dovrà rimaner in carica solo per quel tempo che il dimissionario avrebbe ancora a fare.
S'intenderà dimissionario quel membro della Direzione che per quattro volte successive avrà mancato alle ordinarie adunanze senza averne dato avviso al Presidente, ovvero sarà decaduto dalla qualità di Socio.
Il dimissionario per un anno non potrà più far parte della Direzione.
Art. 37. La Direzione è incaricata di sopraintendere a tutti gli affari riguardanti la Società; si farà render conto mensile dal Tesoriere o chi per esso di tutte le somme esatte e pagate e dell'ammontare del fondo disponibile; veglierà onde si facciano i debiti versamenti nella cassa di risparmio od altrove dei fondi sopravvanzati, e rico¬noscendo qualche errore di conseguenza, esso ne informa la Società che potrà provvedere alla di lui surrogazione se lo crede conveniente.
Art. 38. Mensilmente dovrà il Presidente rassegnare alla seduta della Direzione generale una nota esatta dei soccorsi ordinati e delle spese fattesi durante il mese per conto della Società pella sua approvazione.
Art. 39. Ogni Socio ha diritto di fare quelle osservazioni o richiami che crede opportuni sulla necessità od utilità delle spese fatte, come anche ogni altra osservazione che crederà vantaggiosa alla Società, e spetta alla Direzione generale il deliberare sulla giustezza o vantaggio delle medesime
Art. 40. Qualora qualche Socio venga a riconoscere che siasi dal Presidente commessa qualche mancanza di conseguenza, capace di compromettere l'interesse od il decoro della Società, riferirà la cosa alla restante parte della Direzione perchè provveda alla surrogazione del medesimo per mezzo di votazione segreta; ma in questo caso la surrogazione non sarà però ammessa se non concorre la maggioranza della Società ed i due terzi dei votanti.
Art. 41. Le adunanze tanto dalla Direzione che della Società avranno luogo ordinariamente in giorno di Do-menica, e straordinariamente quando il Presidente lo creda necessario per l'interesse della Società, e le de-liberazioni saranno mandate ad esecuzione dalla Direzione

CAPITOLO VII.
Del Presidente.

Art. 42. Il Presidente presiederà e dirigerà le adunanze della Direzione e della Società; farà le proposizioni che crederà opportune e convenienti nell'interesse della Società, e regolerà le deliberazioni e lo squittinio.
Art. 43. Il Presidente spedirà li biglietti di soccorso, come i mandati di pagamento per le altre spese che dovranno essere approvati dalla Direzione.
Art. 44. Occorrendo qualche spesa imprevista od eccezionale, dovrà nella prima seduta ordinaria riferire sulla medesima alla Direzione per l'approvazione.
Art. 45. Il Presidente sarà decaduto da tale sua qualità, qualora abbia fatto qualche spesa di riguardo, la quale non abbia ottenuto l'approvazione dalla Direzione generale, e non potrà mai più far parte della Direzione.
Art. 46. Se il Presidente cadesse infermo, od in sua assenza, rimetterà il registro a matrice accennato dall'art. 24 del presente Regolamento al vice-Presidente.

CAPITOLO VIII.
Del vice-Presidente.

Art. 47. In mancanza del Presidente, ne farà le veci il vice-Presidente.
Il vice-Presidente non potrà aver voce deliberativa se non per assenza del Presidente: e nel caso previsto dal’l'art. 40, l'adunanza sarà presieduta e diretta dal vice-Presidente.

CAPITOLO IX.
Del Tesoriere.

Art. 48. Il Tesoriere potrà essere scelto fra i Soci onorari, ma non dovrà essere estraneo alla Società.
Art. 49. Il Tesoriere è responsabile di tutti i fondi della Società come all'art. 33, cioè dei titoli di credito, degli interessi esatti e dei versamenti fattigli ecc., e potrà essere sottoposto a fornire una cauzione nella somma che verrà determinata dalla Direzione — Egli dovrà assoggettarsi a quel controllo che la Direzione crederà d'introdurre.
Art. 50. Le incombenze del Tesoriere sono:
Riscuotere le quote mensili dei Soci ed il denaro proveniente da collette od altrimenti spettanti alla Società.
Pagare i mandati accordati e versare il danaro sopravvanzato mensilmente alla Cassa di risparmio o dove delibererà la Direzione generale.
Presentare mensilmente alla Direzione lo stato dei fondi sociali.
Rilasciar quitanze ad ogni somma esatta.

CAPITOLO X.
Del Segretario e del vice-Segretario.

Art. 51. Il Segretario custodisce le carte che sono nella Sala delle adunanze, redige i verbali delle deliberazioni prese dalla Direzione sovra appositi registri, farà pure lettura di tutti gli scritti riguardanti la Società, ed adempirà a qualunque altra incombenza che gli verrà affidata non che la contabilità della Società; presenterà per estratto nella prima Domenica d'ogni mese il rendiconto dell'entrata e dell'uscita del mese antecedente che farà affiggere nella Sala delle riunioni; ed in principio d'ogni anno darà un elenco portante i nomi dei Soci decaduti, morti ed ammessi nel corso dello scaduto anno, ed un riepilogo del resoconto annuale, che verranno pubblicati nella Sala per un trimestre.
Art. 52. Chi vorrà aver copia di qualche atto riguardante la Società pagherà il dritto di cinquanta centesimi a favore della medesima
Art. 53. Il Segretario ha solo voce consultiva nelle deliberazioni della Direzione, esso non potrà assentarsi dalle adunanze salvo per un legittimo motivo, e non potendo intervenire, dovrà tosto renderne avvisato il vice-Segretario che ne farà le veci.
Art. 54. Il vice-Segretario coadiuverà il Tesoriere nel rilasciar le quitanze nelle domeniche fissate dall'art. 18 per l'esazione, e ne farà lo stato dei fondi sociali mensili ed annuali se verrà richiesi) dal Tesoriere medesimo.

CAPITOLO XI.
Del Controllore.

Art. 55. Il Controllore visita e registra tutte le bollette per i soccorsi, come Slitti i mandati di pagamento per le altre spese della Società unitamente alle rispettive note; ed osserverà se corrispondono alle note annesse. Registrerà pure in apposito libro il risultato dei rendiconti delle spese che verrà dato dal Presidente ogni mese, come pure quelli dei pagamenti eseguiti dal Tesoriere e lo stato mensile di cassa.
1 libri e registri del Controllore saranno resi ostensibili nelle adunanze della Direzione e della Società, acciò ognuno dei Soci che lo desideri, possa prenderne visione e riconoscere lo stato dei fondi sociali.

CAPITOLO XII.
Delle adunanze.
Ordine e pulizia delle medesime.

Art. 56. Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Nelle adunanze straordinarie non può trattarsi altro argomento che quello che determinò la convocazione.
Art. 57. Le adunanze tanto della Direzione che della Società non saranno valide se non vi interviene la mag-gioranza dei membri.
Alla seconda adunanza per lo stesso oggetto, qualunque sia il numero dei membri votanti sortiranno il loro effetto le deliberazioni che in proposito verranno prese.
Art. 58. Il Presidente è incaricato dell'ordine e della pulizia delle adunanze tanto della Direzione che della Società.
Art. 59. Le adunanze generali della Società avranno luogo ogni Domenica, fuori delle ore delle funzioni re-ligiose, sia per tutte quelle comunicazioni che il Presidente e la Direzione avranno a fare ai Soci, sia per ricevere quelle istruzioni popolari che verranno stabilite a vantaggio della Società per abilitare i Soci alla giusta conoscenza dei diritti e doveri del buon cittadino.
In queste adunanze avranno solo voto i Soci effettivi; i Soci onorari qualunque sia la loro qualità non avranno mai voto.
Art. 60. Tutti i Soci hanno diritto d'intervenire alle adunanze ordinarie della Direzione, assistere alle di lei deliberazioni, fare le osservazioni previste dall'art. 39 di questo Regolamento prima che la Direzione proceda alla deliberazione dell'oggetto caduto in discussione.
Art. 61. Niuno potrà prendere la parola se non gli sia stata accordata dal Presidente sulla di lui domanda.
Art. 62. Niuno potrà aver più di due volte la parola, ove siano altri che la domandino, salvo che il Presidente creda conveniente ed utile il concedergliela. Quel Socio che avrà la parola dovrà fare un saluto all'adunanza e starà in piedi sino a che sia terminato il suo discorso.
Art. 63, Non si lascierà luogo ad alcuna discussione o segno che tenda a turbar l'ordine, la tranquillità e l'armonia dell'adunanza, non frammischiare alcun che di politico nè di religione; sarà quindi in facoltà del Presidente di togliere la parola a qualunque dei Soci, sia per troncare una inopportuna ed inutile discussione che si mettesse in campo o perchè più del dovere protratta, e potrà richiamare all'ordine il renitente per la prima volta, per la seconda lo inviterà ad uscire dalla sala, sotto pena della sospensione o decadenza dalla qualità di Socio; salvo a questi il diritto di fare le sue giustificazioni in altra adunanza, sulle quali dovrà essere statuito dalla Società.
Art. 64. Sull'invito del Presidente la Direzione delibererà sugli oggetti discussi e su quelli previsti nel presente Regolamento.
Art. 65. Durante le discussioni e deliberazioni della Direzione non potrà più alcun Socio che faccia parte di essa, proporre alcuna osservazione, nè in verun modo incagliare lo andamento della medesima; dovrà anzi os¬servarsi uno stretto silenzio.
Art. 66. Nella sala delle adunanze, dovrà sempre regnare il rispetto all'ordine ed al decoro della Società.
Art 67. Non potrà introdursi nella sala delle adunanze alcuna persona estranea alla Società, senza il permesso od invito di uno dei membri della Direzione.
Art. 68. Potrà il Presidente vietare l'ingresso a qualunque dei Soci che si trovasse in stato d'ubbriachezza o si presentasse senza la dovuta decenza, nè si permetterà, in verun caso, che alcuno vi s'introduca con armi o bastoni.

CAPITOLO XIII.
Onori funebri.

Art. 69.- La Società dispone per le spese di sepoltura di ciascun Socio la somma di lire dieci da prelevarsi sui fondi di cassa e da spendere in niun altro modo; e la Direzione di concerto coi parenti del defunto provvederà nel modo che ravviserà più conveniente per l'accompagnamento alla tomba della salma dello stesso. Avvenendo il decesso di un Socio alla distanza di oltre a due chilometri e mezzo dalla residenza della Società, o di un Socio residente in altro comune, o d'un accatolico, la somma predetta sarà versata a prò della famiglia stessa.

CAPITOLO XIV.
Disposizioni generali.

Art. 70. Sarà severamente proibito a tutti i Soci di parlare in pubblico od in qualunque osteria di cose appartenenti alla Società, come pure sparlare della Società o disprezzarla, sotto pena di venir escluso dalla medesima perdendo ogni diritto di soccorso o di qualsiasi altra pretesa.
Art. 71. Niuno potrà in verun caso far parte della Società, se fu condannato a pene criminali od altra pena del carcere per furto, truffa od attentati ai costumi.
Art. 72 I Soci che per altri delitti non contemplati nell'art. precedente, incorreranno in condanne penali, al carcere per più d'un mese, si avranno per decaduti dalla qualità di Socio.
Art. 73. Le disposizioni di cui all'art. 16 non sono applicabili ai Soci effettivi inscritti prima della chiusura della lista, però costoro dovranno tutti pagare lire una per tassa d'ammissione, qualunque sia la loro età fissata nel succitato articolo.
Art. 74. Si potrà alcuno dei Consiglieri far surrogare rendendo però avvertito un vice-Consigliere a farne le veci.
Art. 75. Nelle deliberazioni della Direzione avranno solo voto deliberativo il Presidente o chi per esso, ed i Consiglieri o chi ne fa le veci, a senso dell'art. 8 del. presente.
Art. 76. Qualora ad alcuno dei Soci venga a mancare lavoro, purché non sia per incuria od infingardaggine cioè senza sua colpa, il Presidente di concerto colla Direzione avviseranno per quanto da loro dipende ai mezzi per trovare un conveniente collocamento.
Art. 77. È dovere dei Soci visitatori d'investigare lo stato dell'ammalato con recarsi al suo domicilio quando lo credano opportuno, e di riferirne alla Direzione per quelle provvidenze che saranno del caso nell'interesse del Socio e della Società.
Art. 78. Qualunque dei Soci venisse a stabilire la sua residenza in altro comune dello Stato, continuerà ad esser Socio, purché faccia pervenire in ciascun mese l'importo della quota al Presidente od al Tesoriere. In caso di malattia ove abbia d'uopo di sovvenzione, potrà fare l'opportuna domanda accompagnata col certificato del medico curante vidimato dal Sindaco del Comune di sua residenza o da chi ne fa le veci; ben inteso che le spese di posta e recapito del danaro saranno a carico del Socio instante.
Art 79. Qualunque Socio che per malizia cercasse d'usurpare i fondi, sia con finta malattia, che in altro modo, sarà decaduto dalla qualità di Socio.
Art. 80. Ogni Socio dev'esser munito a sue spese di un libretto del presente Regolamento.
Art. 81. Nei casi d'incendio o di qualunque altro disastro il Socio si porterà sul luogo a prestare quei soccorsi che saranno richiesti dalla gravità del caso.
Art. 82. Il Tesoriere non potrà ritirare veruna somma dalla cassa di risparmio senza l'autorizzazione della Direzione e della sottoscrizione del Presidente.
Art. 83. Un elenco di tutti i Soci fondatori sarà annesso al Regolamento con indicazione dei membri com-ponenti la Direzione.
Art. 84. La Società avrà la sua bandiera particolare portante apposita iscrizione.
Art. 85. Non si farà luogo all'uscita della bandiera sociale, se non vi sarà il numero di dieci almeno di Soci effettivi per l'accompagnamento.
Art. 86. All'uscita della bandiera dalla sala'sociale il tamburro batterà la marcia, ed i Soci saranno schierati al di fuori per renderle gli onori; il porta-bandiera non la potrà abbandonare, se non sarà custodita da numero due Soci effettivi; ed all'entrata della bandiera alla sua sede, si renderanno li stessi onori come per l'uscita, quindi rimessa che sarà nella sala, i Soci sono licenziati.
Art. 87. Al tavolo delle deliberazioni non potranno sedere che i membri della Direzione.
Art. 88. E severamente proibito di fumare durante il tempo dell'adunanza.
Art, 89. Si potranno fare al presente Regolamento quelle variazioni che l’esperienza avrà dimostrato con-venienti, mediante siano approvate in seduta della Società ed inserte in apposito verbale, che dovrà tenersi affisso nella sala per un trimestre.
Art. 90. Il presente Regolamento è posto sotto la protezione delle vigenti Leggi e dello Statuto fondamentale del Regno, che riconosce il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle disposizioni che possono regolare l'esercizio nell'interesse della Società in discorso.
Art. 91. Quel Socio che abusivamente presterà il suo libretto onde persone estranee alla Società possano ser-virsene nella provvista dei generi del Comitato di Previdenza, sarà ritenuto come colpevole d'un atto che potrebbe compromettere la Società, e come tale punito a norma dell'art. 40 del Regolamento.
L'accusa in tal caso verrà presentata dall'Amministrazione del Comitato, ed il Consiglio della Società, a seconda della gravità del caso, potrà pronunciare o la sospensione dei suoi diritti per un dato tempo, od anche l'esclusione dalla Società.
Il presente Regolamento venne approvato dalla Società in sua adunanza generale delli 8 settembre1869

Promotori e fondatori

Ferreratti Cav. Carlo, Colonnello in ritiro
Viotto Domenico-Lanza Giuseppe
Caselli Giovanni-Pavesio Antonio
Fornatti Giocondo-Fornatti Giovanni
Agherno Michele-Venasca Giuseppe
Piatti Giuseppe-Grosso Giuseppe
Fisio Domenico-Grosso Francesco

Direzione

Viotto Domenico, Presidente
Lanza Giuseppe, Vice-Presidente
Caselli Giovanni Controllore
Pavesio Antonio Consigliere
Fornatti Giocondo id.
Fornatti Giovanni id.
Aghemo Michele id.
Venasca Giuseppe, Vice-Consigliere
Grosso Giuseppe Vice-Consigliere
Ferreratti cav. Carlo, Colonnello in ritiro, Tesoriere
Vigliani Pietro, Segretario
Grosso Francesco, Vice-Segretario
Martinatto Vito Porta-Bandiera
Olivero Domenico Uffìziale di Sala

Soci effettivi

7 Aghemo Michele-62 Andruetto Giovanni-43 Armando Battista-61 Audagna Giacomo
52 Audano Francesco-70 Baronetti Gio. Battista-56 Bertinetto Battista-55 Bombara Battista
45 Bonetto Michele-35 Bonisconti Giovanni-20 Borgiattino Giacomo-66 Borgiattino Vito
25 Bottigliengo Giovanni-12 Brunetto Luigi-83 Bruno Andrea-63 Bruno Andrea
64 Bruno Fedele-73 Bruno Francesco-14 Cagherò Giuseppe-53 Caimsotto Giovanni
34 Carbonero Angelo-2 Caselli Giovanni-32 Cassola Giuseppe-77 Cassola Luca
42 Cattanea Antonio-11 Cattanea Giovanni-31 Cattenea Giuseppe-41 Cattanea Luigi
86 Chinotti Giovanni-74 Cruto Bartolomeo-38 Ducco Giuseppe-67 Ferreratti Giovanni
15 Fino Domenico-39 Fornatti Antonio-68 Fornatti Carlo-5 Fornatti Giocondo
6 Fornatti Giovanni-75 Fornatti Stefano-84 Frigeri Michele-36 Gaietto Domenico
54 Galliani Luigi-29 Germena Domenico-72 Grosso Francesco-71 Grosso Giovanni
51 Grosso Giuseppe-27 Guntero Giuseppe-79 Lanza Battista-58 Lanza Bernardo
3 Lanza Giuseppe-81 Malacarne Tommaso-19 Martinasso Pietro-59 Martinatto Vito
85 Masera Domenico-76 Mia Giovanni-80 Mola Giuseppe-44 Mondino Battista
23 Monferrino Gabriele-65 Obert Battista-60 Oglina Martino-46 Olivero Battista
10 Olivero Domenico-37 Olivero Modesto-4 Pavesio Antonio-26 Pavesio Michele
82 Pessana Luigi-50 Piatti Domenico-16 Piatti Giuseppe-78 Piatti Giuseppe
59 Pognante Domenico-47 Porta Antonio-24 Porta Gaudenzio-57 Ramassotto Giuseppe
30 Ramassotto Paolo-21 Rocca Battista-18 Roci Battista-40 Rolando Giovanni
15 Santi Antonio-17 Santi Giacomo-33 Scaglia Francesco-28 Turinetto Paolo
49 Venasca Giuseppe-1 Viotto Domenico-22 Zoppetto Giovanni

Soci onorari

25 Ambrosio Michele, Notaio
9 Baudino Evaristo, Avvocato
3 Bernero Giovanni, Vicario foraneo
33 Bonetto Andrea, Farmacista
6 Bosio Teodoro, Cavaliere
Bruno 1° Cesare fu Andrea, Proprietario
Bruno 2° Cesare fu Giovanni, id.
41 Burdino Angelo, Geometra
40 Burdino Francesco, id.
28 Caldo Pietro, Proprietario
31 Camandona Domenico, id.
27 Cavigliotti Giovanni, Farmacista
44 Cesano Giovanni Battista, Chirurgo
20 Comba Giovanni, Proprietario
48 Cruto Francesco, Sottotenente
47 Cruto Giacomo, Proprietario
8 Diglia D'Arienzo Ferdinando, Luogotenente
1 Ferieratti cav. Carlo, Colonnelle in ritiro
46 Ferrerò Antonio, Proprietario
26 Ferrerò Domenico Vincenzo, id.
21 Fodratti Vittorio, id.
22 Giolitti Teologo Giorgio, Parroco
5 Giolitti Ignazio, Proprietario
15 Goffy Leandro, Avvocato
43 Grosso Carlo, Proprietario
10 Grosso Giovanni Alberto, id.
13 Gunetti Pasquale, Capitano in ritiro
16 Lajolo cav Ferdinando, Luogotenente in Cavali.
37 Lana Edoardo, Proprietario
39 Marchis Pietro, id.
36 Marino Giovanni, id.
19 Martinatto Battista, id.
34 Massimino Giuseppe, id.
29 Massino Turina cav. Giovanni, Uffiziale dei Ss. Maurizio e Lazzaro, ecc.
11 Mirano Carlo, Proprietario
42 Mola Giuseppe, id.
4 Morelli Giacomo, Sacerdote
30 Nicetti Eugenio, Avvocato
35 Ogliani Giacomo, Proprietario
45 Perone Adolfo, Medico
23 Piatti Teologo Domenico
17 Piossasco di Beinasco conte Eugenio, Sottotenente
7 Piossasco di Beinasco conte Giuseppe
18 Richiardi Giovanni, Proprietario
12 Rostagno Giacinto, id.
24 Tommasini cav. Giorgio, id.
28 Valente Angelo Giuseppe, Notaio
32 Valente Gioachino, Proprietario
2 Vigliani Pietro Veterinario
14 Zoppetto Bernardino, id.

 

 

Fornitura da parte della Ditta E. Baudino alla Società Operaia
Piossasco 21 novembre 1915

Ieri l'antica sede della Società Operaia di Via Palestro

La Società a dx, Via Palestro (viaggiata 1914)

Oggi l'antica sede della Società Operaia di Via Palestro

 

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Maria Teresa Pasquero Andruetto